ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO - Definizione - istanze di autotutela - ricorsi - dilazioni
Avviso di accertamento IMU e TARI: definizione - riesame o annullamento - accertamento con adesione - ricorsoChe cosa è
L'avviso di accertamento, IMU o TARI, è un atto emesso dall’ufficio tributi, nel caso di:
- omessa o infedele denuncia e conseguente parziale o mancato pagamento
- parziale o mancato pagamento in presenza di regolare denuncia
Cosa contiene
L’avviso di accertamento, notificato al destinatario, contiene:
- la quantificazione del tributo dovuto per ciascun cespite imponibile;
- il calcolo degli interessi;
- la sanzione prevista per la violazione commessa;
- l’indicazione delle spese di notifica a recupero.
Cosa può fare chi riceve l’atto di accertamento
- Definizione agevolata dell’avviso di accertamento per omessa o infedele dichiarazione, con riduzione della sanzione per acquiescenza
La definizione agevolata non è applicabile agli accertamenti per omesso o parziale pagamento.
- Richiesta di riesame o annullamento in autotutela
area.tributi@comuneditrinita.it; protocollo.trintiadagultu@legalmail.it
Il riesame dell'atto in autotutela viene effettuato nel rispetto delle specifiche condizioni di legge e regolamento ed in considerazione della sua peculiare natura di strumento a tutela del buon andamento dell'attività amministrativa. Si precisa che la proposizione dell’istanza non produce alcuna interruzione o sospensione del termine perentorio per proporre ricorso in via giurisdizionale davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
- Accertamento con adesione
L'accertamento con adesione produce come effetto immediato la sospensione dei termini per l'impugnazione e quelli di pagamento del tributo per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione.
Entro 15 giorni dal ricevimento dell'accertamento con adesione, l'ufficio contatta il contribuente per concordare un incontro durante il quale potranno essere effettuati tutti gli approfondimenti del caso.
A seguito dell'incontro (contraddittorio), in caso di accordo tra le parti, l'ufficio redige un atto di accertamento con adesione in duplice copia che va sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore) e dal responsabile dell'ufficio o suo delegato. Se durante il contraddittorio si trova un accordo, alla nuova imposta stabilita, si applica la sanzione pari ad un terzo del minimo previsto dalla relativa normativa.
Nel caso in cui il contribuente non si presenti all'incontro, decade per lui il diritto all'accertamento con adesione.
Al termine del procedimento, il Funzionario Responsabile redige un verbale riportando tutte le operazioni compiute in relazione all'accertamento con adesione (compresa l'eventuale mancata comparizione del contribuente e il conseguente esito negativo dell'accertamento con adesione).
- Ricorso e/o reclamo
N.B. ai sensi dell'art. 17/bis del D.Lgs. 546/92, come sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015 dal 1 gennaio 2016, per controversie di valore non superiore ad euro ventimila (€ 20.000), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Il ricorso non è procedibile sino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Il termine per la costituzione in giudizio decorre dalla scadenza del termine di conclusione della procedura di reclamo mediazione sopra indicata.
Documentazione da presentare
- Istanza in autotutela
- Copia del documento di riconoscimento
- Documenti comprovanti la regolarità dei pagamenti effettuati (ad es. copie dei bollettini di versamento)
Dilazione di pagamento
Il soggetto che riceve l’atto di accertamento potrà richiedere la dilazione del pagamento.