Articolazione degli uffici

Servizi demografici

Informazioni
Tipologia
Ufficio
Denominazione
Servizi demografici
Competenze
I Servizi Demografici sono composti dagli uffici: Anagrafe, Stato Civile e Leva, Elettorale.
In una visione  del rapporto che lega l’Ente Comunale alla sua comunità, quando ci si riferisce ai “Servizi al Cittadino” si fa riferimento a quell’ambito dell’amministrazione comunale, chiamata ad assicurare i servizi essenziali erogati in occasione di svariati eventi della vita di ciascun cittadino e derivanti ad esempio dalla nascita di un bambino, dall’acquisizione della cittadinanza, dalla morte di una persona cara, dalla decisione di contrarre matrimonio, dalla volontà di adottare un bambino, ed inoltre, dalla certezza della residenza, dal pieno esercizio del diritto di voto, e molto altro ancora, ma sempre più l'Amministrazione è chiamata ad informare, agevolare e affiancare il cittadino nella soluzione e soddisfacimento di numerosi altri bisogni quotidiani spesso derivanti dai sopra citati eventi della vita e rendere disponibile un interlocutore certo ed affidabile al quale rivolgersi per essere guidato ed affiancato per poter fruire dei servizi indispensabili propri del vivere quotidiano, spesso erogati anche da soggetti diversi dal Comune.
A questi si aggiungono altri servizi oltre alle ulteriori attività ad uso interno.
I destinari dei Servizi Demografici sono tutti coloro che sono residenti nel Comune di Calangianus, o che vi dimorano abitualmente per motivi di lavoro o di studio, o che comunque usufruiscono dei servizi erogati da questa Amministrazione.
Cosa fare per
OTTENERE LA CARTA DI IDENTITA' SU SUPPORTO CARTACEO
La Carta di Identità è il documento di riconoscimento rilasciato a tutti i cittadini residenti o temporaneamente dimoranti nel Comune di Calangianus. Equivale al passaporto ai fini dell'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli in cui vigono particolare accordi internazionali.
La Legge 06/08/2008 n.133, art.31 ha esteso la validità della carta d'identità per i maggiorenni a 10 anni dalla data di rilascio, prevedendo per le carte d'identità rilasciate dal 26/06/2003 al 25/06/2008, la possibilità di prolungare la validità di ulteriori 5 anni mediante l'apposizione di un timbro di proroga e senza il pagamento di diritti.
N.B. Si segnala che tale proroga non è riconosciuta da alcuni paesi esteri*, pertanto il Ministero dell'Interno ha chiarito che si può procedere alla sostituzione della carta d'identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con una nuova carta d'identità la cui validità decorrerà dalla data di rilascio. (Circolare n. 23 del 28 luglio 2010)
* Per ulteriori chiarimenti è possibile visionare dal sito:www.poliziadistato.it alla voce passaporto l'elenco dei documenti validi per l'attraversamento delle frontiere.
Il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, art. 10, comma 5, lett. b), convertito con L. n. 106 del 12/07/2011, ha soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed ha stabilito una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del passaporto.
Ha validità di dieci anni per i cittadini maggiorenni mentre per i minori la durata di validità è differenziata a seconda dell’età:
3 anni, per i minori di 3 anni;
5 anni, nella fascia di età 3 – 18 anni;
10 anni, per i maggiorenni.
L'art. 5 del D.L. 5 del 09/02/2012, convertito in Legge 35 del 04/04/2012, ha previsto, inoltre, che la scadenza della carta corrisponda al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza altrimenti prevista.
Il Ministero dell'Interno, riferendosi ai dati riguardanti la residenza, la professione e lo stato civile, chiarisce che il legislatore non ha ritenuto necessario procedere al rilascio di un nuovo documento in caso di variazione di quei dati che nulla hanno a che fare con l'identificazione della persona. (Circolare n. 24 del 31 dicembre 1992). Sul documento non si indica più lo stato civile, tranne che per espressa richiesta.
Per PERSONE NON DEAMBULANTI e per i cittadini che per gravi motivi sono impossibilitati a presentarsi personalmente allo sportello contattare il numero 079/6600017. 
Normativa di riferimento:
D.P.C.M. 22 Ottobre 1999 n. 437
Decreto del Ministro dell’Interno del 2 Agosto 2005
art.31, Legge n. 133 del 6 Agosto 2008
art. 10, comma 5, D. L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in L. 106 del 12/07/2011
art. 40 D.L. n. 1 del 20/01/2012, convertito in L. 27 del 24/03/2012, c. 2 lett.b)
art. 7, D.L. n. 5 del 09/02/2012, convertito in L. 35 del 04/04/2012
Requisiti richiesti: essere residente nel Comune di Calangianus od essere iscritti all'AIRE.
In casi eccezionali la carta d'identità può essere rilasciata a persone non residenti, dietro motivata richiesta e previo ottenimento del nulla-osta da parte del Comune di residenza.
I cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire (Anagrafe Italiana Residenti Estero) debbono recarsi personalmente presso i nostri sportelli o presso il Consolato italiano di appartenenza nello stato estero di residenza.
I cittadini stranieri o comunitari residenti possono ottenere una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.
Non è previsto il rilascio della carta d'identità ai cittadini stranieri o comunitari non residenti in Italia.
Documentazione necessaria:
Rilascio carta d'identità valida ai fini dell'espatrio a cittadino italiano che abbia compiuto il diciottesimo anno di età:
Un documento di riconoscimento valido. E' esclusa per il funzionario la possibilità di identificare l'interessato tramite testimoni, modalità che non garantisce l'assoluta neutralità ed oggettività degli accertamenti, i quali devono essere rigorosi. In caso di necessità, ossia qualora l'interessato sia sprovvisto di altri documenti di identità o equipollenti, anche scaduti, e non siano disponibili vecchi cartellini, l'identificazione avviene a mezzo degli organi di polizia (Prefettura di Modena circolare n. 8544 del 3.6.2010).
n. 3 fotografie recenti formato tessera, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili).
Rilascio carta d'identità a cittadino italiano minore:
La presenza del minore e di entrambi i genitori/tutori muniti di un valido documento d'identità per concedere l'assenso al rilascio della carta d'identità per il figlio. Se un genitore/tutore non può presentarsi personalmente allo sportello, è richiesto un atto di assenso scritto unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 47, DPR 445/2000) o, in alternativa, l'autorizzazione del giudice tutelare. In caso di presenza di un solo genitore sarà possibile esclusivamente il rilascio di una carta d'identità NON VALIDA PER L'ESPATRIO.
n. 3 fotografie recenti formato tessera, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili).
ATTENZIONE: per il minore di anni 14, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. A tal fine è previsto che sul retro della carta d'identità possano essere indicati tali nomi, in caso contrario dovrà essere menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.
Rilascio carta identità valida ai fini dell'espatrio a cittadino italiano interdetto:
compilazione da parte del tutore o del curatore presso il nostro ufficio dell'atto di assenso all'espatrio dell'interdetto;
n. 3 fotografie recenti formato tessera, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili).
Rilascio della carta d'identità non valida ai fini dell'espatrio a cittadini stranieri o comunitari:
Permesso di soggiorno o ricevute di avvenuto pagamento delle tasse relative alla richiesta dello stesso (per i cittadini stranieri);
passaporto valido o documento di riconoscimento in corso di validità;
n. 3 fotografie recenti formato tessera, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili).
In caso di perdita della carta in corso di validità:
l'originale (più una fotocopia) della denuncia di smarrimento o furto resa all'autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri o Polizia);
n. 3 fotografie recenti formato tessera, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili).
In caso di perdita della carta non in corso di validità:
altro documento di riconoscimento valido (in mancanza occorre la presenza di un testimone maggiorenne munito di documento d'identità in corso di validità). Sono considerate in corso di validità anche le carte d'identità prorogabili ai sensi dell'art. 31 della L.133/2008, per cui è necessario munirsi di denuncia di smarrimento;
n. 3 fotografie recenti formato tessera, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili);
In caso di deterioramento:
carta d'identità deteriorata da consegnare allo sportello;
in caso di carta non più valida, altro documento di riconoscimento (in mancanza occorre la presenza di un testimone maggiorenne munito di documento d'identità in corso di validità);
n. 3 fotografie recenti formato tessera, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili).
In caso di proroga:
la carta d'identità è prorogabile per ulteriori 5 anni purché "non deteriorata" e solo per quelle rilasciate dal 26/06/2003 e non aventi già una scadenza decennale. In caso di impossibilità a presentarsi personalmente l'interessato può provvedere con delega a un maggiorenne.
Termini per la presentazione della richiesta: Richiesta diretta presso i nostri sportelli.
Termini per il rilascio: Rilascio immediato. In caso di cittadini non residenti i tempi di rilascio dipendono dal periodo occorrente per l'ottenimento del nulla-osta da parte del Comune di residenza.
Pagamento diritti di Segreteria: €. 5,42 nel caso di primo rilascio o di rinnovo per scadenza, per validità all'espatrio, per furto o per variazioni anagrafiche; €. 10,32 nel caso di rilascio duplicati per smarrimento o deterioramento. Nel caso di proroga non è dovuto alcun costo.
Validità:
3 anni, per i minori di 3 anni;
5 anni, nella fascia di età 3 – 18 anni;
10 anni, per i maggiorenni.
Può essere rinnovata a partire da 180 giorni prima della data di scadenza.
Attività esterne di competenza dell’ufficio: Trasmissione documentazione alla Questura.
Settore competente: Ufficio Anagrafe
Responsabile di riferimento: Decandia Vittoria e/o Polidoro Paola
E-mail: demografici@comune.calangianus.ot.it
telefono: 079 6600017
Fax: 079 660318
CAMBIO DI RESIDENZA
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando la nuova modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'Interno:
attraverso lo sportello comunale;
per raccomandata;
per fax;
per via telematica.
Quest'ultima possibilità, come recita la circolare n. 9 del 27.04.2012 del Ministero dell'Interno, è consentita ad una delle seguenti condizioni:
che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del dichiarante sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Indirizzi ai quali inviare la dichiarazione di residenza:
a) per posta pec:protocollo.comune.calangianus@pec.it
b) per email: demografici.comune.calangianus@pec.it
c) per raccomandata:Comune di Calangianus – Ufficio Anagrafe – Via S. Antonio, 2– 07023        Calangianus;
d) per fax: 079/660318;
Personalmente presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe
LA DECERTIFICAZIONE
Applicazione art.15 della legge di stabilità 183/2011 e direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 15 della legge di stabilità 183/2011, dal 1° gennaio 2012 e dalla direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011, emanata dal Ministro per la PA, i certificati, che vengono ora sostituiti dalla produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà,hanno validità solo nei rapporti tra i privati.
Le amministrazioni, di conseguenza, non possono più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni. La loro richiesta e accettazione da parte della PA o dei gestori di pubblici servizi costituiranno violazione dei doveri d'ufficio.
Inoltre – secondo quanto prescritto dalla direttiva - a pena di nullità, i certificati dovranno riportare la frase: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
LE AUTOCERTIFICAZIONI
Cosa è l'autocertificazione?
 
L'autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato.
La firma non deve essere più autenticata.
 
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarla, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicitàdel contenuto. 
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.
 

Quando è utilizzabile?
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
 

Che cosa si può autocertificare?
Si possono "autocertificare":
 
A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
 
La data e il luogo di nascita;
La residenza;
La cittadinanza;
Il godimento dei diritti politici;
Lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a);
Lo stato di famiglia;
L'esistenza in vita;
La nascita del figlio;
Il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente;
La posizione agli effetti degli obblighi militari;
L'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
Titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;
Situazione reddituale ed economica, anche ai finidella concessionedi benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
Stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalingaqualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
Tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ecc.;
Di non aver riportato condanne penali;
Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile.
 
Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.
 
B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
 
Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (non ricompresi alla lettera "A" precedentemente descritta) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.;
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso.
 
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza. In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
 

Cosa fare per esercitare questo diritto?
Per avvalersi dell'autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici pubblici, è necessario prioritariamente preoccuparsi di compilare il modulo previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni).
 
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, occorre l'autentica della sottoscrizione (firma) solo quando non sia contestuale ad una istanza.
 
L'autentica della sottoscrizione avviene previa identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.
 
L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi:
 
Conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
Indirizzo
Comune di Calangianus via S. Antonio, 2
Telefono
079/6600217 -079/6600242
Fax
079/6600263
Email
demografici@comune.calangianus.ot.it
Pec
demografici.comune.calangianus@pec.it
Orario Ufficio
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00
martedì e giovedì dalle  ore 15:00 alle ore  18:00
Orario Pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00
martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

 

Giorni
dal lunedì al venerdì
 
Giorni Chiusura
sabato
Responsabile
Dott.ssa Pierangela Molinas
079/6600210
affarigenerali@comune.calangianus.ot.it
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dal lunedi' al venerdi'
dalle ore 15:30 alle ore 17:30 il martedi' ed il giovedi'
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