Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Nuove norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
A seguito della entrata in vigore della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. legge di stabilità) dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non potranno più rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000), ma soltanto certificati utilizzabili nei rapporti tra privati, sui cui sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Il cittadino potrà comunque sempre avvalersi delle autocertificazioni anche nei rapporti con i privati che lo consentono (art. 2, D.P.R. 445).
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo né dei diritti di segreteria e non è necessaria la autenticazione della firma.
Per i certificati è invece previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria (€ 16,00) per ciascun documento.
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