Accesso Civico
DOVE RIVOLGERSI:
Responsabile della Trasparenza: Dott.ssa Cocco Gavina
Decreto Nomina Responsabile Trasparenza
Ufficio Segreteria Trasparenza e Corruzione
Corso Repubblica, 93 - 07010 Tula (primo piano)
Email: accessocivico@comune.tula.ss.it
PEC: segretariocomunale@pec.comune.tula.ss.it
Orari Ricevimento: su appuntamento
REQUISITI:
Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.
TERMINI DI PRESENTAZIONE:
La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell'anno.
DOCUMENTAZIONE:
La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata tramite: posta elettronica, posta ordinaria oppure direttamente presso l’Ufficio competente.
MODULISTICA:
modulo per istanza di accesso civico e di accesso civico generalizzato
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO:
IL DIRITTO DI ACCESSO
Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.
I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:
- Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
- Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
- Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
ACCESSO CIVICO SEMPLICE ART.5 C.1, D.LGS.33/2013
COME MODIFICATO DAL D.LGS.97/2016
L’accesso civico, introdotto dall'art. 5 comma1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.
FOIA (FREEDOM OF INFORMATION ACT)
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO ART.5 C.2,D.LGS.33/2013
COME MODIFICATO DAL D.LGS.97/2016
L’accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016,, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo di pertinenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Descrizione |
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registro_accesso_civico_anno_2022 (230.74 KB)
Inserita il 13/01/2023
Modificata il 13/01/2023
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